Statuto

STATUTS


ASSOCIATION
"ACADEMIE ET CORPS MUSICAL CONCORDIA SANTA CECILIA"
Caronno Pertusella (VA)

RAGIONE SOCIALE – SEDE – SCOPO – DURATA

Art. 1) Il Corpo Musicale “Concordia di Caronno Milanese” fu fondato nel 1896. Si è costituito come società semplice con atto in data 08/06/1946 del Notaio Giovanni Barenghi di Milano, registrato a Milano il giorno 11/06/1947 al n. 24519. Si è fuso con il Corpo Musicale "Santa Cecilia" di Pertusella nel 1971 assumendo la denominazione di “Corpo Musicale Concordia - Santa Cecilia” così come formalizzato nello statuto allegato al verbale di assemblea in data 23/02/1998 registrato a Saronno il 12/03/1998 ai n. 1494 ed in quello allegato al verbale di assemblea in data 29/06/1998 registrato a Saronno al n. 3704 vol. 3.

Art. 2) È costituita con sede legale in Caronno Pertusella (Varese) 21042, via Cesare Battisti n. 31 l'Associazione di Promozione Sociale denominata oggi “ACCADEMIA E CORPO MUSICALE CONCORDIA SANTA CECILIA” ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Potranno essere istituite altre sedi, anche in altri comuni, per soddisfare esigenze amministrative, musicali e per ogni altra attività istituzionale o a esse connesse o complementari.

Art. 3) L' “Accademia e Corpo Musicale Concordia S. Cecilia” è associazione apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro ed esclude qualsiasi finalità speculativa; si ispira ai principi della morale, della solidarietà e svolge attività di utilità sociale culturale , educativa e ricreazionale a favore degli associati e di terzi, tutela i diritti inviolabili della persona e la paritetica opportunità tra uomo e donna; la sua struttura viene gestita in forma democratica. L'associazione persegue le seguenti finalità:
sviluppa l'associazionismo ed il volontariato musicale
promuove la preparazione musicale volta alla conservazione e divulgazione della cultura popolare tipica delle formazioni bandistiche
promuove l'aggiornamento e la qualificazione musicale dei componenti associati
promuove e favorisce l'educazione e la formazione musicale in generale
promuove e favorisce la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica tra i giovani, la terza età e le persone svantaggiate
organizza e realizza manifestazioni, raduni, concorsi, premi e rassegne musicali intesi ad incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri
partecipa a manifestazioni, concorsi e convegni musicali, sia in Italia che all'estero
collabora con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi, cooperative, organismi nazionali e internazionali che perseguono scopi e finalità affini ai propri
effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sopra citati
Per i fini di cui sopra potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale: effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali e potrà anche gestire, per i propri associati, ritrovi ricreativi e culturali e, nei limiti della legislazione vigente, somministrazione di alimenti e bevande nei locali dell'Associazione. Può curare l'edizione di stampe periodiche e no.

Art. 4) La durata dell'Associazione, fissata dall'atto di costituzione in società semplice, al 31 dicembre 1997 è stata prorogata a tempo indeterminato.

SOCI

Art. 5) Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per i soci minori di età il diritto di voto sarà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero di chi ne fa le veci. Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente accordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza dell'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di fare rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Art. 5 bis) I soci si dividono nelle seguenti categorie:
Soci Volontari: i musicisti che hanno adeguata istruzione musicale ed intendono far parte dell'organico musicale (Banda o altra formazione) e condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Partecipano con diritto di voto alle assemblee, possono essere eletti alle cariche sociali e si impegnano a partecipare, senza compenso alcuno alle manifestazioni bandistiche in particolare e musicali in generale che saranno previste e messe in calendario dal Consiglio Direttivo
Soci Onorari: coloro che hanno acquisito speciali benemerenze; sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e godono di tutti i diritti degli altri tipi di soci

Art. 6) L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 7) I soci hanno diritto di fruire gratuitamente delle strutture e di utilizzare gli strumenti musicali, le divise e le attrezzature di proprietà dell'Associazione, nonché di partecipare alle attività sociali in conformità alle norme ed ai regolamenti.

Art. 8) Eventuali quote sociali e contributi associativi non sono trasmissibili, non sono rivalutabili e in nessun caso potranno essere rimborsati.

Art. 9) Tutti i soci, oltre ad osservare il presente statuto, dovranno uniformarsi agli eventuali regolamenti; ogni loro prestazione a favore dell'Associazione sarà prevalentemente a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10) I soci cessano di appartenere all'Associazione senza oneri per il socio stesso:
per dimissioni volontarie comunicate per iscritto
per assenze ingiustificate alle lezioni, alle prove, ai servizi che si protraggano ininterrottamente per almeno tre mesi
per decesso
per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che
si rendano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti
costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni
senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata
comportamenti che nuocciano al buon nome dell'associazione o che ostacolino il buon andamento del sodalizio
La perdita di qualità di socio nei casi a), b), c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nel caso di esclusione d) la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha trenta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11) Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE SOCIALI
Art. 12) Il Patrimonio è costituito da ogni bene mobile o immobile di cui l'Associazione è o diverrà titolare per acquisto, lascito o donazione. Le entrate sociali sono costituite da:
contributi di simpatizzanti, di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
dai corrispettivi specifici per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazionismo di Promozione Sociale
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
donazioni e lasciti testamentari

Art. 13) Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 14) L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed entro quattro mesi presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria:
il rendiconto economico - finanziario dal quale dovranno in particolare risultare i beni dell'Associazione ed i contributi da questa ricevuti
la relazione sul rendiconto
il bilancio di previsione ed il programma per il futuro esercizio

Art. 15) Il rendiconto economico - finanziario, ed il bilancio di previsione saranno esposti, insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione, nei locali della sede e delle unità operative dell'Associazione.

Art. 16) Viene data pubblicità agli atti e registri dell'Associazione.

Art. 17) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI E CARICHE DIRETTIVE

Art. 18) Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 19) L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Sarà convocata inoltre dagli Amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 20) Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; ne da comunicazione con avviso, almeno otto giorni prima dell'adunanza, affisso all'albo presso la sede sociale e presso le sedi operative dell'Associazione. Nello stesso avviso può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 21) L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 22) L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Art. 23) Ogni socio dispone di un solo voto valevole. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di due soci. Il voto non può essere delegato ai membri del Consiglio.

Art. 24) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza da una persona designata dagli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, chiamando a tale funzione un notaio nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno. L'assemblea, quando lo ritenga opportuno, potrà nominare due scrutatori.

Art. 25) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo
definisce il programma generale annuale di attività
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti
discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
delibera sulle responsabilità dei consiglieri
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10
discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno
Art. 26) L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 27) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da nove a tredici membri, nominati dall'Assemblea, di cui la maggioranza deve essere eletta tra i soci e gli altri tra persone esterne che si siano candidati e che siano presenti all’elezione del Consiglio Direttivo o che siano stati in precedenza presentati ai soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile. Nessun compenso potrà essere riconosciuto ai componenti del Consiglio Direttivo. Hanno inoltre diritto a far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, il Presidente Onorario ed il Capo Banda qualora esistenti. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e delle altre cariche che saranno ritenute necessarie. Il Consiglio Direttivo potrà delegare anche persone esterne per particolari incarichi.
Art. 28) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e può quindi compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva, in modo inderogabile, all'Assemblea.
Nello specifico:

dirige l'Associazione e prende tutti i provvedimenti atti alla tutela degli interessi della stessa nei confronti di terzi
delibera e sottopone all'assemblea l'esclusione dei soci
presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso
provvede al pagamento degli impegni finanziari
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea
predispone all’Assemblea il programma annuale di attività
conferisce procure generali e speciali
instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente
delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10

Art. 29) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo ritengano utile, o quando ne sia fatta richiesta da un Consigliere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei modi e nei termini ritenuti opportuni dallo stesso. I membri del consiglio devono astenersi dalle discussioni e deliberazioni che li riguardano personalmente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. II verbale delle sedute del Consiglio viene approvato e firmato dal Presidente e dai consiglieri presenti. Potranno essere revocati i consiglieri che per più di tre volte siano assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio.
Art. 30) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo. Qualora il consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Egli ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, nominando avvocati e procuratori, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in ogni grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o al Consigliere delegato, qualora siano stati nominati.
Art. 31) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

SCIOGLIMENTO
Art. 32) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall' Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 26 del presente statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE
Art. 33) Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.


REGOLAMENTO

SOCI VOLONTARI
I nostri musicisti sono latori di una tradizione musicale centenaria che fa onore al Comune di Caronno Pertusella; per tale motivo a essi è fatto obbligo di una corretta ed irreprensibile condotta morale e civile onde poter essere esempio e stimolo per chi volesse far parte della nostra Associazione.
È fatto obbligo al musicista di partecipare alle lezioni e ai servizi che saranno deliberati e messi in calendario dal Consiglio Direttivo; solo un serio motivo potrà giustificare l'assenza.
È fatto obbligo al musicista di presentarsi con la divisa o con l'abbigliamento previsto, senza modifiche né alterazioni (salvo deroghe stabilite dal Consiglio Direttivo); il Presidente e il Capo Banda sono autorizzati a non ammettere al servizio coloro che si presentino in disordine.
Impedimenti alla partecipazione ai servizi dovranno essere segnalate al Capo Banda o al Presidente almeno 48 ore prima del servizio stesso per consentire una eventuale sostituzione.
Per i concerti si fa obbligo di presenza alla prova generale; è compito del maestro in carica stabilire la possibilità di non ammettere al concerto il musicista assente alla prova generale.
A tutti i musicisti presenti alla prova generale è fatto obbligo di partecipare al concerto; la mancanza a tale impegno potrà comportare provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo.
I musicisti, senza l'autorizzazione del Maestro o di un Dirigente non potranno assentarsi durante un servizio o abbandonare il proprio posto durante un concerto.
Il musicista è responsabile di quanto gli viene dato in consegna; qualora cessasse il suo rapporto con l'Associazione, dovrà riconsegnare il tutto in buono stato entro 15 giorni.
Senza l'autorizzazione del Presidente, è vietato l'uso degli strumenti e delle attrezzature dell'Associazione fuori dalle lezioni o dai servizi e concerti programmati dall'Associazione; senza autorizzazione è vietato fare riparare lo strumento in dotazione salvo che ciò avvenga a proprie spese.
I servizi e i concerti non previsti in calendario saranno concordati di volta in volta con i musicisti.

ALLIEVI ACCADEMIA DI MUSICA
Un contegno corretto ed educato è il segno distintivo della persona civile, rispettosa della propria e della altrui libertà; gli allievi dell'Accademia vi si devono conformare ed attenere.
Le lezioni devono essere seguite con la massima regolarità, puntualità e con il migliore profitto.
L'allievo si impegna al pagamento del corrispettivo dei corsi a cui intende partecipare ed i cui importi sono di anno in anno stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni allievo dovrà, a proprie spese fornirsi del materiale didattico occorrente.
L'allievo, al completamento dei corsi e su parere favorevole espresso dagli insegnanti, potrà fare parte di uno o più gruppi musicali in qualità di socio volontario (previa domanda al Consiglio Direttivo).

CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE AD INDIRIZZO BANDISTICO
Tenendo conto delle singole aspirazioni, gli insegnanti dell'Accademia valuteranno le attitudini degli allievi dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico al fine della scelta dello strumento che sarà fornito dall'Associazione.
L'allievo, dopo avere superato i corsi teorico-pratici, entrerà come socio volontario nell'organico della Banda e l'Associazione provvederà a fornirlo della divisa e della dotazione musicale le quali resteranno di proprietà dell'Associazione.
Lo strumento musicale e ogni altra dotazione forniti dall'Associazione dovranno essere conservati con la massima cura e saranno restituiti al momento del ritiro o dell'esclusione.

Ogni allievo si impegnerà al rispetto del presente regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo dell' “Accademia e Corpo Musicale Concordia Santa Cecilia” all'unico scopo di ottenere il meglio da chi vorrà degnamente figurare, sia allievo che musicista, tra gli iscritti.
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